Spray per difesa personale

Spray per difesa personale

Bomboletta spray al peperoncino per difesa: è legittima?

È legale in Italia l'uso della bomboletta spray al peperoncino irritante se rispetta il decreto ministeriale e se è volto a difendere e non ad aggredire.
Il tema della legittima difesa è sempre più sentito, sia all'interno delle nostre case (su cui spesso si inasprisce il dibattito sull'uso delle armi per finalità preventive) che nelle strade. Come può difendersi una giovane ragazza (ma anche un ragazzo) che torna tardi a casa la sera? Se il porto d'armi in Italia non è consentito a tutti e non è legale uscire con coltelli o altri oggetti contundenti (considerati arme improprie) non resta che la bomboletta spray al peperoncino per difesa: il suo uso è legittimo, secondo una recente sentenza della Cassazione  solo a condizione che rispetti due condizioni di cui parleremo a breve.
In generale possiamo dire che il cosiddetto spray al peperoncino è legale solo se si tratta di una delle confezioni che rispetta i parametri, le caratteristiche e i limiti di sostanza urticante stabiliti con l'apposito decreto ministeriale del 2011 . Tali requisiti tecnici sono i seguenti:
• a) contenere una miscela non superiore a 20 ml;
• b) contenere una percentuale di oleoresin capsicum disciolto non superiore al 10%, con una concentrazione massima di capsaicina e capsaicinoidi totali pari al 2,5 per cento;
• c) la miscela erogata dal prodotto non deve contenere sostanze infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene o aggressivi chimici;
• d) essere sigillati all'atto della vendita e muniti di un sistema di sicurezza contro l'attivazione accidentale;
• e) avere una gittata utile non superiore a tre metri.
Ovviamente chi acquista una bomboletta spray al peperoncino per difesa dovrà limitarsi a controllare sulla confezione se la stessa rispetta i parametri del decreto ministeriale (Dm) n. 103 del 12 maggio 2011. L'acquisto può avvenire in farmacia dove, pertanto, è difficile trovare spray urticanti contrari alle previsioni ministeriali.
 
Quali sono gli effetti della bomboletta spray al peperoncino? Il contenuto non provoca lesioni permanenti, né danni gravi alla salute. Si tratta solo di una irritazione degli occhi (di dolore particolarmente intenso), sia pure reversibile in un breve tempo.
Ma vediamo più nel dettaglio quando è legale utilizzare una bomboletta spray al peperoncino e, in questo, come dicevamo, viene in soccorso la sentenza di qualche giorno fa della Cassazione . Secondo la Corte, due sono le condizioni per poter portare con sé, fuori casa, la bomboletta al peperoncino:
• la conformità alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 1, comma 1, del Dm 12 maggio 2011 n. 103 (approvazione del regolamento sulla definizione delle caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di oleoresin capsicum);
• l'impiego deve essere finalizzato esclusivamente all'autodifesa personale (ossia alla legittima difesa). Chi invece utilizza lo spray al peperoncino come mezzo d'aggressione è soggetto alla normativa in tema di armi e a tutte le conseguenze penali che da ciò derivano quale, ad esempio, l'applicazione dell'aggravante al reato di lesioni personali .
Secondo la sentenza in commento è consentito il porto giustificato da esigenze di autodifesa della bomboletta spray al peperoncino, a far data dall'entrata in vigore del Dm del 12 maggio 2011 n. 103, in presenza di due condizioni:
• che il preparato rispetti le specifiche tecniche stabilite nell'articolo 1 del decreto ministeriale
• e che lo strumento non venga utilizzato con finalità di offesa.
In assenza delle suddette condizioni, o anche di una sola di esse, porterebbe a qualificare il fatto come reato: quello di porto abusivo di armi .
Oltre al reato di porto abusivo di armi, il detentore della bomboletta spray al peperoncino che usi tale «arma» contro qualcuno non per difendersi ma per aggredire, risponde del reato di lesioni personali con l'aggravante dell'uso delle armi improprie, trattandosi pur sempre di uno strumento atto a offendere, il cui porto sarebbe consentito solo in presenza di un giustificato motivo, e non certo per offendere.
Fonte:La Legge per Tutti