Rivalutazione dei Terreni Agricoli ed Edificabili nuova proroga

Rivalutazione dei Terreni Agricoli ed Edificabili nuova proroga

Nella nuova Legge di Stabilità 2015 , all'art. 1 comma 626 e 627 si apre ancora una volta la chance per rivalutare Terreni e Partecipazioni. 
Come ampiamente previsto si sono riaperti i termini per la rivalutazione dei terreni agricoli ed edificabili e per la rideterminazione delle partecipazioni in società. La nuova data di riferimento per il possesso di tali beni è quella del 1° gennaio 2015.
Brevemente a cosa serve e quando conviene procedere alla rivalutazione:
1) A pagare meno imposte, in quanto in luogo della tassazione ordinaria che si avrebbe sulla plusvalenza derivante dalla vendita di terreni e partecipazioni, si può  pagare un'imposta fissa con le percentuali sotto descritte. 
2) In caso di terreno agricolo:
-   non c'è plusvalenza tassabile se la provenienza è successoria, in questo caso non conviene rivalutare, come pure nel caso di terreno acquistato da più di 5 anni e rivenduto oggi. C'è plusvalenza tassabile e quindi conviene rivalutare se si rivende a titolo oneroso entro cinque anni dall'acquisto.
3) In caso  di terreno edificabile:
-   c'è plusvalenza tassabile (e quindi conviene rivalutare) se si rivende a titolo oneroso: sia se il terreno è stato acquistato anche da più di cinque anni, sia se è pervenuto per donazione o
successione.
In quest'ultimo caso il valore iniziale è quello contenuto nella successione, oppure nell'ultima donazione di provenienza. Pertanto, se il valore indicato in successione o donazione è molto elevato, pari quasi al prezzo di rivendita, la rivalutazione può perdere di convenienza.

Possono beneficiare dell'opzione:
- persone fisiche che detengono terreni e partecipazioni fuori del regime d'impresa;
- società semplici e soggetti assimilati;
- enti non commerciali per i beni fuori dall'esercizio dell'attività commerciale;
- soggetti non residenti con plusvalenze imponibili in Italia.

Scadenza della rivalutazione
I contribuenti che alla data del 1° gennaio 2015 possiedono partecipazioni e terreni possono decidere di avvalersi della facoltà di rivalutare tali beni con una perizia giurata asseverata entro il 30 giugno 2015, redatta da un ingegnere, architetto, geometra, dottore agronomo o agrotecnico, perito agrario o perito industriale.

L'imposta da versare rispetto alle precedenti rivalutazioni sono raddoppiate

- 4% del valore risultante dalla perizia, per le partecipazioni non qualificate;
- 8% del valore risultante dalla perizia, per le partecipazioni qualificate ed i terreni.

Entro il 30 giugno 2015 oltre alla perizia giurata deve essere versata l'intera imposta  sostitutiva ovvero la prima delle tre rate annuali (se si decide per il pagamento rateale)  In questo caso le scadenze della seconda e terza rata sarebbero il 30 giugno del 2016 ed il 30 giugno del 2017 e all'imposta sostitutiva dovuta vanno aggiunti gli interessi nella misura del 3% annuo. La perizia giurata di stima,  deve essere conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa previa richiesta dell'Amministrazione finanziaria.

Detrazioni
Nel caso di rivalutazione ripetuta per gli stessi beni è possibile portare in detrazione l'imposta sostitutiva già versata nelle precedenti occasioni o richiedere il rimborso dei versamenti effettuati (articolo 7, comma 2, del Dl 70/2011 

Esistono molte fattispecie relative al trattamento fiscale dell'imposta sostitutiva in quanto è molto ampio lo scenario dei titolari del diritto di proprietà o altri diritti sui terreni che si sono succeduti nel tempo a seguito anche di vicende familiari, separazioni, accordi per la spartizioni, successioni e donazioni che rendono a volte complicata la ricostruzione del corretto trattamento fiscale delle cessioni.
Vi ricordo comunque che la rivalutazione in caso di più intestatari del diritto di proprietà sui terreni può essere applicata anche pro quota in virtù della possibilità di cedere la propria quota del terreno anche indipendentemente da quella degli altri intestatari e titolari di diritti sulle restanti quote o particelle catastali del terreno.

L'omessa indicazione nel modello UNICO dei dati relativi alla rivalutazione è una violazione formale (cui si rende applicabile la sanzione da € 258 a € 2.065) ma, in ogni caso restano impregiudicati gli effetti della rideterminazione del valore poiché l'operazione si perfeziona con il versamento dell'intero importo ovvero della prima rata dell'imposta sostitutiva