Diritto alla provvigione

Diritto alla provvigione

Si paga l'agenzia immobiliare se a comprare casa è il coniuge?

La provvigione a favore dell'agente immobiliare scatta anche se poi ad acquistare la casa e a firmare l'atto di vendita è il marito o la moglie.

C'è gente che, per evitare di pagare i propri impegni contrattuali, farebbe carte false. Ma non sempre i giochetti colgono nel segno e spesso chi vuol fare il furbo si ritrova poi al punto di partenza. È quanto avviene, molto spesso, tutte le volte in cui ci si vale di un'agenzia immobiliare per l'acquisto di casa. La giurisprudenza ha indicato tutta una serie di casi in cui è lecito non pagare l'agenzia immobiliare, ma nessuno aveva ancora pensato all'espediente di far firmare il rogito al proprio coniuge, quando l'altro ha invece tenuto i contatti con l'agenzia. Il vecchio trucchetto delle tre carte applicato anche all'acquisto di casa: se cambia la persona, l'agenzia non può pretendere alcuna provvigione. 

Ma è davvero così? Il caso è stato di recente affrontato dalla Corte di Appello di Milano  alla quale è stato chiesto: 
si paga l'agenzia immobiliare se a comprare casa è il coniuge?

Per comprendere meglio il caso facciamo un esempio. Immaginiamo una coppia di coniugi che intende acquistare casa. Il marito si rivolge a un'agenzia immobiliare che gli mostra un appartamento. Lui lo visita, lo ritiene di proprio interesse e, tuttavia, dichiara all'agente che il prezzo non è compatibile con le sue possibilità economiche. Nello stesso tempo, però, contatta il venditore e, onde scavallare l'agenzia immobiliare e non pagare a quest'ultima il giusto compenso, fa firmare il compromesso e il successivo rogito notarile alla moglie. 
In questo modo – ritiene l'uomo – l'agenzia non potrà pretendere alcuna provvigione, posta la diversità di soggetto che ha acquistato l'appartamento rispetto a chi ha preso contatti con l'agente.
La furbizia a volte non paga. E questo è uno dei casi. Anche se a firmare l'atto di vendita è il coniuge di chi ha preso contatti con l'agenzia immobiliare, quest'ultima ha ugualmente diritto alla provvigione. È questo l'orientamento sposato dai giudici milanesi di secondo grado. L'attività di mediazione deve ritenersi comunque effettuata anche se a visionare l'appartamento non sia stato l'effettivo acquirente ma il suo coniuge (la moglie o il marito).
Sul punto la Corte rileva, infatti, conformemente a quanto stabilito in passato dalla Cassazione, che il diritto alla provvigione consegue «non alla conclusione del mediatore della vendita, ma dell'affare, inteso come qualsiasi operazione generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, anche se articolatasi in una concatenazione di più atti strumentali, purché diretti nel loro complesso a realizzare un unico interesse economico [quello della vendita/acquisto dell'immobile, n.d.r.] anche se con pluralità di soggetti». Pertanto, prosegue la sentenza, «la condizione perché il predetto diritto sorga è l'identità dell'affare proposto con quello concluso, che non è esclusa quando le parti sostituiscano altri a sé nella stipulazione finale, sempre che vi sia continuità tra il soggetto che partecipa alle trattative e quello che ne prende il posto in sede di stipulazione negoziale, e la conclusione dell'affare sia collegabile al contratto determinato dal mediatore tra le parti originarie, che sono tenute al pagamento della provvigione.
Lo stesso discorso deve farsi dal lato del venditore. All'agenzia immobiliare spetta il pagamento del compenso – si legge in sentenza – anche se il contratto di mandato è stato stipulato solo da uno dei due comproprietari dell'immobile e l'affare si sia concluso dopo la scadenza dell'incarico. In altre parole, se il venditore è costituito da due persone, entrambe contitolari della casa in vendita, la provvigione va versata anche se con l'agente si sia impegnato uno solo di essi. Facciamo l'esempio di un appartamento intestato a Mario e Giovanni, fratelli che hanno ottenuto l'immobile in eredità dal padre defunto. Solo uno dei due, però, si rivolge all'agenzia, la quale riesce a trovare un acquirente e a far concludere il contratto. In tal caso, il mandato è ugualmente valido anche se non sottoscritto da entrambi gli eredi.
Il mandato conferito all'agenzia solo da uno dei due comproprietari dell'immobile non si può considerare nullo poiché – si legge in sentenza – il rapporto di mediazione si instaura solo con il soggetto che ha chiesto la mediazione, a prescindere dalla titolarità del bene contemplato nell'affare.
Fonte: La Legge per Tutti